Contributi alle spese di esecuzione

L’importo dei contributi alle spese di esecuzione per lavoratori e datori di lavoro si basa sulle disposizioni dell’articolo 7.2 del CCL.

Per i collaboratori che lavorano più di 21 ore a settimana, il contributo complessivo è di CHF 24.- al mese. Lavoratore e datore di lavoro pagano CH 12.- ciascuno.

Per i collaboratori che lavorano 21 ore a settimana o meno, il contributo complessivo è di CHF 12.- al mese. Lavoratore e datore di lavoro pagano CH 6.- ciascuno.

Per eventuali contributi alle spese di esecuzione non detratti o non detratti correttamente è responsabile il relativo datore di lavoro. I dipendenti non devono essere penalizzati da ciò.

La detrazione per i dipendenti viene effettuata mensilmente direttamente dallo stipendio lordo e deve essere indicata in modo visibile nella busta paga.

Su richiesta, ai dipendenti subordinati al CCL deve essere fornita una conferma dei contributi versati.

Presentando la conferma dei contributi di esecuzione versati, i dipendenti iscritti a sindacati ricevono il rimborso dei contributi dalla organizzazione dei lavoratori corrispondente ai sensi dell’art. 3.1 d appendice II CCL.

Ai sensi dell’appendice II, art. 3.1 CCL, i contributi riscossi sono utilizzati per i seguenti scopi:

  • copertura delle spese di esecuzione del CCL (prestazioni segretariato, incasso, controlli)
    promozione della formazione e del perfezionamento professionali
  • sostegno di misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute
  • rimborso ai contribuenti membri organizzati e soggetti a contributi dell’organizzazione dei lavoratori contraenti
  • se la chiusura annua lo consente, la CP può versare in parti eguali le eccedenze alle parti contraenti, che le utilizzeranno per gli scopi